• Eurisp Italia S.r.l. C.so Peschiera 219 10141 Torino
  • Chiama il: +39 011 7716222
  • Linkedin

PREMESSA
Il Datore di Lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, deve dare immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, la quale assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola e la comunicherà al Datore di Lavoro stesso. Successivamente il Datore di Lavoro dovrà sottoporre le attrezzature a verifica periodica (prima verifica e verifiche successive alla prima).

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Le verifiche sono a titolo oneroso a carico del Datore di Lavoro, con tariffe stabilite dal Ministero del Lavoro con Decreto Dirigenziale 23.11.2012 – G.U. n. 279 del 29.11.2012 - e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’art.3 c.3 del DM 11.04.2011.

Tutte le attrezzature devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI/ISPESL/INAIL.
Per le attrezzature sprovviste, il Datore di Lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.


RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.11
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta delle asl/arpa o di SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ..... Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dai SOGGETTI ABILITATI o dalle Asl/Arpa.

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

D.M.11/04/2011
In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.
Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.
 

Attrezzature da verificare

Recipienti e tubazioni in pressione Generatori di vapore e acqua surriscaldata Compressori Serbatoi
 

Quando richiedere la verifica

La prima verifica il Datore di Lavoro deve richiederla all'INAIL, sull’apposito portale denominato CIVA, indicando EURISP ITALIA quale soggetto abilitato, requisito essenziale per la validità della richiesta.

Con le periodicità previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 ,  il Datore di Lavoro deve richiedere a EURISP ITALIA l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

 

Come richiedere la verifica

La prima verifica il Datore di Lavoro deve richiederla all'INAIL, sull’apposito portale denominato CIVA, indicando EURISP ITALIA quale soggetto abilitato, requisito essenziale per la validità della richiesta.

Per le verifiche periodiche successive alla prima, il Datore di Lavoro incarica direttamente EURISP ITALIA, tramite apposito contratto di conferimento, peri effettuare direttamente la verifica.

EURISP ITALIA è tra i primi soggetti iscritti in un apposito elenco regionale messo a disposizione dall'INAIL.



ATTIVITVITÀ ISPETTIVA

1. Attività preliminare e analisi della documentazione tecnica:
Ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’allegato II del D.M. 11 aprile 2011, è requisito essenziale per l’effettuazione della verifica che siano messi a disposizione del verificatore il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazione stesse nonché la seguente documentazione:
 - Libretto delle verifiche rilasciato dall’ANCC oppure dall’INAIL/ISPESL ovvero per apparecchi a marchio CE , rientranti nel regime di applicazione della PED copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL.
 - Verbale di omologazione / messa in servizio / 1a periodica eseguita da INAIL/ISPESL.
 - Verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA/ASL o Organismi Abilitati. br />  - Manuale di installazione, uso e manutenzione.
 - Registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2. Verifica periodica e verifica integrità:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro. Verranno effettuate anche le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

La verifica di integrità decennale consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari.